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SCATTA DAL 30 GIUGNO LA SANZIONE PER MANCATA ACCETTAZIONE DI PAGAMENTI CON CARTE

Dal 30 giugno sarà sanzionata la mancata accettazione, da parte di un soggetto obbligato, di un pagamento di qualsiasi importo, con una carta di pagamento di debito, di credito o “prepagata”.

In particolare, si applicherà una sanzione di 30 euro aumentati del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento.  Questa manovra si differenzia dalle precedenti in quanto va a sanzionare il rifiuto, a prescindere dall’importo dovuto dalla controparte, mentre in precedenza era prevista una soglia minima dei 30 euro di acquisto al di sopra della quale scattava l’obbligo.


L’obbligo riguarda tutti i soggetti che effettuino l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, “anche professionali”, salvo che ricorra il caso di oggettiva impossibilità tecnica, quale ad esempio l’assenza di connettività.

Va specificato che l’esercente assolverà all’obbligo di accettare le carte di pagamento, accettando almeno una tipologia di carta di debito e di credito, identificate dal marchio del circuito di appartenenza.

Per questo tipo di violazione la norma espressamente esclude la possibilità di procedere al pagamento in misura ridotta (oblazione amministrativa ex art. 16 della L. 689/1981) cioè la possibilità di pagare una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione o, se più favorevole il doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento.

All’accertamento delle violazioni sono chiamati a provvedere gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria. L’autorità competente a ricevere il rapporto relativo alle violazioni in questione è il Prefetto della Provincia nella quale è stata commessa la violazione.

La norma di riferimento è l’art. 15 comma 4-bis del DL 179/2012 convertito, come modificato dall’art. 18 comma 1 del DL 36/2022 (da convertire in legge entro il 29 giugno).


RISCHIO ACCERTAMENTO FISCALE

L’entità della sanzione e la rimessione della contestazione alla segnalazione di qualche cliente, potrebbero far dubitare della effettiva efficacia della sanzione, ma attenzione, bisogna considerare il rischio di innesco di un eventuale accertamento fiscale.

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