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1° gennaio 2022 – OBBLIGO DI ETICHETTATURA AMBIENTALE DEGLI IMBALLAGGI

In data 11 settembre 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, che recepisce la direttiva (UE) 2018/851 sui rifiuti e la direttiva (UE) 2018/852 relativa agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio.

L’art. 3 comma 3, lettera c) del decreto ha apportato modifiche al comma 5 dell’art. 219 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 (c.d. Testo Unico Ambientale – TUA) “Norme in materia ambientale” in tema di “Criteri informatori dell’attività di gestione dei rifiuti di imballaggio”.

La formulazione dell’obbligo di etichettatura introdotto dalla nuova norma lascia spazio a dubbi interpretativi soprattutto per quanto riguarda i contenuti da riportare in etichetta, i soggetti obbligati, il perimetro dell’obbligo e alle tempistiche previste per conformarsi all’obbligo.

La disposizione contenuta nell’art. 219 comma 5) del TUAprevede puntualmente che “tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. I produttori hanno, altresì, l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione.”.

Innanzitutto oggetto della norma predetta è l’etichettatura ambientale del packaging che prescinde da ogni altro obbligo di etichettatura relativo al prodotto contenuto eventualmente da esporre sull’imballaggio.

Gli imballaggi, infatti, devono essere etichettati opportunamente ossia nella forma e nella modalità che l’azienda ritiene essere idonea per il raggiungimento dello scopo.

Il richiamo generico alle norme UNI, che presentano il carattere della volontarietà, sottintende che qualora si volessero comunicare determinati contenuti in etichettatura ambientale si debbano adottare le norme UNI di riferimento.[1]

Si rileva come l’opportuna etichettatura sia finalizzata a fornire una corretta informazione ai consumatori in relazione all’esatto conferimento dell’imballaggio a fine vita (ad esempio Raccolta differenziata).

La precisazione non è irrilevante in quanto ai sensi dell’art. 3 comma 1) del Codice del Consumo il consumatore o utente è “la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”.

Concordemente l’art. 218, comma 1) lettera v) del TUA considera consumatore “il soggetto che fuori dall’esercizio di una attività professionale acquista o importa per proprio uso imballaggi, articoli o merci imballate”.

Pertanto dette informazioni dovrebbero riguardare gli imballaggi (anche sotto forma di prodotto preconfezionato) che sono offerti al consumatore finale in vendita o a titolo gratuito.

Conseguentemente sembrerebbero esclusi gli imballaggi destinati al canale B2B in quanto ceduti al professionista.[2]

Diversamente il legislatore ha previsto l’obbligo per i produttori[3] degli imballaggi (anche per il canale B2B) di identificare correttamente il materiale in funzione della codifica alfanumerica prevista dalla Decisione 97/129/CE, avendo piena consapevolezza dell’effettiva composizione del packaging sia esso finito sia semilavorato e garantendo un’informazione completa e idonea in favore di tutti i soggetti della filiera.

Dalla lettura della norma discendono importati considerazione che si possono riassumere come segue:

  • su tutti gli imballaggi (primari, secondari e terziari) i produttori devono indicare la codifica alfa-numerica prevista dalla Decisione 97/129/CE;
  • tutti gli imballaggi devono essere etichettati nella forma e nei modi che l’azienda ritiene più idonei ed efficaci per il raggiungimento dell’obiettivo;
  • sugli imballaggi destinati al consumatore (canale B2C) devono essere presenti anche le diciture opportune per la raccolta differenziata;
  • per gli imballaggi in plastica realizzati con polimeri o non previsti espressamente nella Decisione 97/129/CE, si può far riferimento alle norme UNI 1043-1 per l’identificazione di materie plastiche non contemplate e alla UNI 10667-1 per identificare e riconoscere i polimeri provenienti da riciclo.

Quali sono le sanzioni previste per la violazione del comma 5) dell’art.219 e quali sono i soggetti eventualmente responsabili?

L’articolo 261 comma 3) prevede per chiunque immetta nel mercato interno imballaggi privi dei requisiti previsti per la loro etichettatura l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.200 a 40.000 euro[4].

Dunque la norma inquadra tra i soggetti potenzialmente sanzionabili, qualunque operatore[5] del settore che immetta nel mercato detti imballaggi.

Tuttavia il primo periodo del comma 5, dell’art. 219 non esplicita in maniera chiara quali siano i soggetti obbligati a etichettare tutti gli imballaggi secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI per una corretta informazione del consumatore finale.

Invero il secondo periodo del comma 5 dispone chiaramente che siano i produttori i soggetti obbligati a indicare la natura dei materiali di imballaggio utilizzati assicurando che l’informazione circa la composizione dell’imballaggio sia veicolata lungo tutta la filiera.

Pertanto con l’obiettivo di superare tali criticità e di fornire un necessario chiarimento, il Ministero della Transizione Ecologica ha precisato, con nota veicolata in data 17 maggio 2021, che “le informazioni previste per una corretta etichettatura degli imballaggi di cui al comma 5 dell’art. 219 del TUA sono molto spesso condivise tra produttore e utilizzatore dell’imballaggio stesso, in ragione del suo effettivo utilizzo” attraverso accordi commerciali e contrattuali che definiscono contenuti, forma e layout da stampare sul packaging.

Ne deriva che l’obbligo di etichettatura debba ricadere anche in capo agli utilizzatori[6] degli imballaggi.

Peraltro come precisa la nota ministeriale detta interpretazione è in linea sia con la normativa nazionale[7] sia con quella europea che stabiliscono la necessità di condivisione delle responsabilità della gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio[8].

Tuttavia per alcune tipologie di imballaggi può essere estremamente difficile, se non impossibile, l’apposizione dell’etichettatura ambientale completa (ad esempio per gli imballaggi di piccola dimensione o quelli multilingua o di importazione).

Per alcune di queste casistiche il Ministero della Transizione Ecologica ha chiarito che, viste le oggettive criticità alla base dell’apposizione fisica dell’etichettatura ambientale sugli imballaggi, l’obbligo si ritiene adempiuto qualora le informazioni obbligatorie previste dal comma 5 dell’art. 219 del TUA, siano veicolate e comunicate mediante canali digitali (App, QR code, codice a barre, ecc.) e qualora non sia possibile utilizzare questi strumenti, devono essere rese disponibili mediante siti web.

Infine la stessa nota ministeriale precisa come ai sensi dell’art. 15 comma 6) del D.L. 31 dicembre 2020 n. 183 e del D.L. n. 41/2021 sia stata disposta la sospensione dell’obbligo di etichettatura[9], sino al 31 dicembre 2021.

Pertanto le aziende del settore avranno modo di commercializzare “i prodotti privi dei requisiti prescritti dall’art. 219, comma 5 e già immessi in commercio o etichettati al 1° gennaio 2022, potranno essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte”.


[1] Ad esempio: le identificazioni dei materiali di imballaggio per gli imballaggi in plastica qualora la Decisione 28 gennaio 1997, n. 97/129/CE non preveda una specifica identificazione per un determinato polimero, è applicabile la UNI 1043-1 e la UNI 10667-1 per identificare i polimeri provenienti da riciclo.

[2] Ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. n. 206/2005 Codice del Consumo “Ai fini del presente codice ove non diversamente previsto, si intende per:

a) consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;

b) associazioni dei consumatori e degli utenti: le formazioni sociali che abbiano per scopo statutario esclusivo la tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori o degli utenti;

c) professionista: la persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario”

[3]Ai sensi dell’art. 218 comma 1) lettera r) del TUA sono “produttori: i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio”.

[4] Art. 261 comma 3) del TUA: “La violazione dei divieti di cui all’articolo 226, commi 1 e 4, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemiladuecento euro a quarantamila euro. La stessa pena si applica a chiunque immette nel mercato interne imballaggi privi dei requisiti di cui all’articolo 219, comma 5”.

[5] Per esemplificare dai fornitori dei materiali di imballaggio, ai fabbricanti, ai trasformatori e agli importatori di imballaggi vuoti, dai commercianti, ai distributori, agli importatori di imballaggi pieni.

[6]Ai sensi dell’art. 218 comma 1) lettera s) sono “utilizzatori: i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni”.

[7] Ai sensi dell’art. 217, comma 2, D.lgs. 152/2006 “Gli operatori delle rispettive filiere degli imballaggi nel loro complesso garantiscono, secondo i principi di responsabilità condivisa, che l’impatto ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sia ridotto al minimo possibile per tutto il ciclo di vita”

[8] La Direttiva 94/62/CE afferma che “l’elaborazione e l’applicazione delle misure previste dalla presente direttiva dovrebbero implicare e richiedere, ove necessario, la stretta cooperazione di tutte le parti in uno spirito di responsabilità solidale”

[9] ossia l’obbligo di identificare i materiali di imballaggio secondo la decisione 129/97/CE e di indicare la corretta gestione a fine vita degli imballaggi destinati al consumatore finale.

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