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ALTRE NOVITA’ NORMATIVE CONTENUTE NEL DECRETO “CURA ITALIA “

INDENNITÀ PROFESSIONISTI / CO.CO.CO. – Art. 27 a Art.28

Previsto il riconoscimento di un’indennità per il mese di marzo di € 600 a favore dei seguenti soggett
– lavoratori autonomi titolari di partita IVA “attiva” al 23.2.2020;
– soggetti titolari di rapporti di co.co.co. “attivi” alla medesima data e iscritti alla Gestione separata INPS
– artigiani / commercianti iscritti alla Gestione IVS

Tutti i soggetti interessati non devono essere titolari di pensione e non devono essere iscritti ad altre forme
previdenziali obbligatorie.
La predetta indennità non concorre alla formazione del reddito;

COME FARE DOMANDA: No click day.
I lavoratori, potenziali destinatari delle suddette indennità, al fine di ricevere la prestazione di interesse,
dovranno presentare in via telematica all’INPS la domanda utilizzando i consueti canali telematici messi a
disposizione per i cittadini (codici PIN) nel sito internet dell’Inps, www.inps.it.
Le domande saranno rese disponibili, entro la fine del corrente mese di marzo, dopo l’adeguamento delle
procedure informatiche.

ISTITUZIONE FONDO A FAVORE DEI LAVORATORI DANNEGGIATI DA – Art. 44
Prevista, al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti / autonomi che a causa
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato / ridotto / sospeso la loro attività / rapporto di
lavoro, istituzione di un apposito Fondo per il riconoscimento di un’indennità.
In particolare, con appositi Decreti il Ministero del Lavoro di concerto con il MEF individuerà i criteri di
priorità / modalità di attribuzione delle indennità da destinare “a sostegno del reddito dei professionisti iscritti
agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria” di cui al D.Lgs. n. 509/94 (CNPADC, Inarcassa, CIPAG,
ENPAM, ENASARCO, ecc.) e n. 103/96 (Casse Interprofessionali).
Professionisti Associati per l’ Impresa – via degli Ontani 48 – 36100 Vicenza
Tel. 0444-349433 – www.professionisti-associati.pro

LAVORATORI AUTONOMI E AGENTI CON RICAVI NON SUPERIORI A 400.000 euro
Per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo di imposta 2019, le somme
percepite nel periodo compreso tra la data del 17 marzo e il 31 marzo 2020 non sono assoggettate alle
ritenute d’acconto da parte del sostituto d’imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano
sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilati.
Per avvalersi del beneficio, i contribuenti devono rilasciare ai sostituti d’imposta un’apposita dichiarazione
e devono provvedere a versare l’ammontare delle ritenute in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o
mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio
2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Si consiglia di indicare in fattura la dicitura “Non si applica la ritenuta operata ai sensi dell’art. 62 co. 7 D.L.
n.18 del 17/03/2020”.

FINANZIAMENTI PMI – Art. 56
E’ previsto il riconoscimento, a fronte di un’apposita comunicazione, di misure di sostegno finanziario a favore
delle PMI, con sede in Italia, come definite dalla Raccomandazione della Commissione UE n. 2003/361/CE.
Le PMI, così definite dalla citata Raccomandazione, comprendono sia imprese che lavoratori autonomi.
In particolare è previsto che:
per le aperture di credito a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti al 29.2.2020, o se
superiori, al 17.3.2020, gli importi accordati non possono essere revocati in tutto o in parte fino al
30.9.2020;
 per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale entro il 29.9.2020 i contratti sono prorogati fino al
30.9.2020;
 per i mutui / altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali
agrarie, il pagamento delle rate / canoni di leasing in scadenza entro il 29.9.2020 è sospeso fino al
30.9.2020. È possibile richiedere la sospensione del solo rimborso in conto capitale.
È altresì previsto che:
 possono beneficiare delle suddette misure i soggetti le cui esposizioni debitorie non siano al 17.3.2020
classificate come esposizioni creditizie “deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari
creditizi”;
 al fine di avvalersi delle agevolazioni in esame è necessario autocertificare la temporanea carenza di
liquidità quale conseguenza diretta dell’epidemia. (lo Studio può fornire la modulistica per chi ne
avesse necessità).
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Tel. 0444-349433 – www.professionisti-associati.pro
 CREDITO D’IMPOSTA NEGOZI E BOTTEGHE – Art. 65
E’ previsto, per il 2020, il riconoscimento di uno specifico credito d’imposta a favore degli esercenti attività
d’impresa pari al 60% del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020.
Tale credito d’imposta:
 spetta con riferimento al canone di locazione relativo agli immobili di categoria catastale C/1 (negozi
e botteghe);
 non spetta ai soggetti esercenti le attività c.d. “essenziali” di cui agli Allegati 1 e 2, DPCM 11.3.2020 (ad
esempio, negozi di alimentari, farmacie, ecc.);
 è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24 indicando il codice tributo 6914;
Merita evidenziare che per beneficiare dell’agevolazione, la disposizione in esame non richiede il pagamento
del canone di locazione dell’immobile
 SOSPENSIONE ROTTAMAZIONE RUOLI / STRALCIO E SALDO – Art. 68
Il Decreto ha disposto le seguenti misure con impatto sui termini di pagamento e le attività di riscossione:
 sospensione dei termini di versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da
cartelle di pagamento, avvisi di accertamento e di addebito, in scadenza nel periodo compreso tra
l’8 marzo e il 31 maggio 2020. I pagamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020
(mese successivo il periodo di sospensione);
 fino al 31 maggio 2020, sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di
riscossione;
 differimento al 31 maggio 2020 della rata scaduta il 28 febbraio relativa alla “Rottamazione-ter” e
della rata in scadenza il 31 marzo del “Saldo e stralcio”.
 APPROVAZIONE BILANCIO 2019 – Art. 106
In deroga alle disposizioni civilistiche (artt. 2364, comma 2 e 2478-bis, C.c.) o alle diverse previsioni
statutarie, l’assemblea ordinaria di approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2019 è
convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio (rispetto agli ordinari 120 giorni).
L’ assemblea per l’approvazione del bilancio 2019 può essere convocata entro il 28.6.2020.
Con l’intento di facilitare lo svolgimento delle assemblee nel rispetto delle disposizioni volte a ridurre il
rischio di contagio, la società (spa, sapa, srl, società cooperativa e mutua assicuratrice) può prevedere,
anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie che:
 il voto sia espresso per via elettronica o per corrispondenza;
 l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano
l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli
effetti degli artt. 2370, comma 4, 2479-bis, comma 4, e 2538, comma 6, C.c. senza necessità che il
presidente / segretario o il Notaio si trovino nel medesimo luogo.
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Tel. 0444-349433 – www.professionisti-associati.pro
Le srl possono inoltre consentire che l’espressione del voto dei soci avvenga mediante consultazione
scritta o per consenso espresso per iscritto.
Le nuove disposizioni sono applicabili alle assemblee convocate entro il 31.7.2020 ovvero entro la data, se
successiva, fino alla quale è operativo lo stato di emergenza connesso al “coronavirus”.
 DONAZIONI COVID-19
Al fine di finanziare gli interventi necessari al contenimento/gestione dell’epidemia COVID-19 sono
agevolabili le erogazioni liberali in denaro e in natura a favore di Stato, Regioni, Enti locali, Istituzioni
pubbliche, Fondazioni e Associazioni come di seguito indicato:
 Le imprese possono beneficiare della deduzione di quanto versato dal reddito d’impresa.
 Le persone fisiche possono detrarre dal reddito il 30% di quanto versato per un importo non
superiore a 30.000 euro.
Lo Studio si rende disponibile a fornire ai Clienti interessati le autocertificazioni e la modulistica
nei casi richiesti dalle norme contenute nel Decreto.
Professionisti Associati per l’Impresa Srl

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